Council Directive 87/345/EEC of 22 June 1987 amending Directive 80/390/EEC coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the admission of securities to official stock exchange listing

Published date04 July 1987
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 4 July 1987
EUR-Lex - 31987L0345 - IT

Direttiva 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0081 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0165


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(87/345/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il 17 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/566/CEE che modifica la prima direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato (3); che ciò farà probabilmente aumentare le richieste transfrontaliere di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori;

considerando che la direttiva 80/390/CEE (4), modificata dalla direttiva 82/148/CEE (5), dispone all'articolo 24 che quando valori mobiliari debbono essere ammessi alla quotazione ufficiale di borse situate in più Stati membri, le competenti autorità degli stessi debbono collaborare e si adoperano per accettare un unico testo di prospetto da utilizzare in tutti gli Stati membri interessati;

considerando che tale disposizione non realizza completamente il reciproco riconoscimento dei prospetti e che è quindi opportuno modificare tale direttiva al fine di sancire detto riconoscimento;

considerando che il reciproco riconoscimento rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità;

considerando che occorre precisare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri;

considerando che il reciproco riconoscimento avviene soltanto qualora la direttiva 80/390/CEE nonché le direttive alle quali essa si riferisce siano state recepite nella legislazione dello Stato membro interessato, le cui autorità competenti approvano il prospetto;

considerando che il reciproco riconoscimento del prospetto non comporta in se stesso il diritto all'ammissione;

considerando che è opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti provenienti da detti paesi;

considerando che bisogna prevedere un...

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