Council Directive 87/354/EEC of 25 June 1987 amending certain directives on the approximation of the laws of the Member States relating to industrial products with respect to the distinctive numbers and letters indicating the Member States

Published date11 July 1987
Subject MatterTechnical barriers,Industry,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 11 July 1987
EUR-Lex - 31987L0354 - IT 31987L0354

Direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0043 - 0045


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri

(87/354/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del comitato economico e sociale (3),

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha fissato per le direttive interessate che concernono il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali la sigla GR per la Repubblica ellenica;

considerando che per mantenere il legame con la designazione della Grecia nella lingua nazionale, occorre attribuire la sigla EL a tale Stato membro; che pertanto le direttive interessate devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive di cui all'allegato sono modificate conformemente alle sue disposizioni.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 5.

(2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.

ALLEGATO

Nelle direttive appresso elencate vanno apportate le seguenti modifiche nei punti indicati:

1) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970...

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