Council Directive 88/436/EEC of 16 June 1988 amending Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from engines of motor vehicles (Restriction of particulate pollutant emissions from diesel engines)

Published date06 August 1988
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 214, 6 August 1988
EUR-Lex - 31988L0436 - IT 31988L0436

Direttiva 88/436/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (Limitazione delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1988 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0111


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1988 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (Limitazione delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel) (88/436/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, invita già a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas prodotti dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che le eventuali divergenze tra le legislazioni nazionali in merito ai limiti di emissione delle particelle inquinanti dei motori ad accensione spontanea (motori "diesel") assunti quali criteri per l'omologazione dei veicoli muniti di detti motori, possono costituire ostacoli alla libera circolazione dei suddetti prodotti nella Comunità; che risulta pertanto necessario fissare norme comuni in merito;

considerando che la direttiva 70/220/CEE (4) fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE (5) ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE della Commissione (6), con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per queste tre sostanze inquinanti sono stati gradualmente ridotti dalla direttiva 78/665/CEE della Commissione (7) e dalle direttive 83/351/CEE (8) e 88/76/CEE del Consiglio (9);

considerando che il campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE è stato esteso con la direttiva 83/351/CEE ai veicoli di talune categorie dotati di un motore ad accensione spontanea (motore diesel) senza che venissero peraltro fissate disposizioni per le emissioni specifiche di tali motori; che soltanto le emissioni di fuliggine sono disciplinate dalla direttiva 72/306/CEE (10); che ai fini di una migliore tutela della salute pubblica è tuttavia necessario limitare le emissioni totali di particelle inquinanti di detti motori; che è opportuno fissare valori limite per le emissioni di particelle inquinanti conformi al più alto livello attualmente raggiunto dalla tecnica nella Comunità in fatto di motori diesel e ; ; ; ; ; ; completare il metodo di prova della direttiva 70/220/CEE con prescrizioni relative al prelievo ed all'analisi delle emissioni di particelle ed ispirate dalle norme USA che disciplinano questa materia;

considerando che la fissazione di 1,1 g e 1,4 g/prova quali valore limite delle emissioni di particelle dei veicoli dotati di un motore diesel costituisce soltanto un primo passo verso la limitazione di tali emissioni;

considerando che, visto anche il parere del Parlamento europeo, deve essere attuata il più rapidamente possibile una seconda fase di riduzione delle emissioni di particelle inquinanti e che occorrerebbe conseguire livelli di 0,8 g e 1,0 g/prova; che i livelli adottati dovranno tener conto delle possibilità tecniche ed economiche del momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/220/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal titolo seguente:

"Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore".

2) Gli allegati I, III e III A sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1g ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico con le emissioni di particelle inquinanti dei veicoli a motore:

- né rifiutare, per un tipo di veicolo dotato di un motore ad accensione spontanea, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE (11) o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea,

se le emissioni di particelle inquinanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1g ottobre 1989 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicoli a motore ad accensione spontanea,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore ad accensione spontanea,

le cui emissioni di particelle inquinanti non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.

Tuttavia, per quanto concerne i tipi di veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea e ad iniezione diretta, tale data è rinviata al 1g ottobre 1994.

3. A decorrere dal 1g ottobre 1990 gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione dei veicoli a motore ad accensione spontanea se le loro emissioni di particelle inquinanti non sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.

Tuttavia, per quanto concerne i veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea e ad iniezione diretta, tale data è rinviata al 1g ottobre 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g ottobre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Al massimo entro la fine del 1989 il Consiglio decide, deliberando su proposta della Commissione, l'attuazione di un'ulteriore riduzione dei valori limite delle emissioni di particelle inquinanti.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1988.

Per il Consiglio Il Presidente K. TOEPFER

(1) GU n. C 174 del 12. 7. 1986, pag. 3. (2) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 178 e GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 17.(4) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.(5) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.(6) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.(7) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.(8) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.(9) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1. (10) GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.(11) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

ALLEGATO Modifiche degli allegati della direttiva 70/220/CEE ALLEGATO I SETTORE DI...

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