Council Directive 88/76/EEC of 3 December 1987 amending Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from the engines of motor vehicles

Published date09 February 1988
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 36, 9 February 1988
EUR-Lex - 31988L0076 - IT 31988L0076

Direttiva 88/76/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 09/02/1988 pag. 0001 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1987 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (88/76/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno ; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che già il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate ; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 70/220/CEE (4) fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori ; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE (5) ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE (6), con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto ; che i valori limite per questi tre inquinanti sono stati di nuovo ridotti dalle direttive 78/665/CEE (7) e 83/351/CEE (8);

considerando che i lavori intrapresi dalla Commissione nel quadro della politica volta ad impostare in modo globale lo sviluppo della regolamentazione concernente il settore automobilistico hanno dimostrato che nella costruzione dei motori l'industria europea attualmente possiede o sta mettendo a punto tecnologie che consentono di ridurre ulteriormente i valori limite ; che tale riduzione non pregiudica, nel periodo considerato, gli obiettivi della politica comunitaria in altri settori, in particolare quello di una razionale utilizzazione dell'energia; (1) GU n. C 178 del 6.7.1984, pag. 9. GU n. C 318 del 29.11.1984, pag. 6. GU n. C 257 del 28.9.1987, pag. 1. (2) Parere pubblicato nella GU n. C 12 del 14.1.1985, pag. 65 e nella GU n. C 190 del 20.7.1987, pag. 180 e Posizione del 18 novembre 1987 (GU n. C 345 del 21.12.1987, pag. 59). (3) GU n. C 25 del 28.1.1985, pag. 46. (4) GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1. (5) GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61. (6) GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32. (7) GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48. (8) GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1.

considerando che conviene promuovere l'innovazione e la competitività industriale tanto sul mercato interno quanto sui mercati stranieri ; che la Comunità deve prendere misure in materia di emissioni degli autoveicoli ; che queste misure devono, allo stesso tempo, garantire un alto livello nella tutela dell'ambiente e permettere di arrivare a valori adeguati alle condizioni europee, in maniera che in definitiva il loro effetto sull'ambiente sia pari a quello delle norme vigenti in materia negli Stati Uniti d'America ; che per conseguire tale obiettivo è opportuno prevedere una soluzione differenziata per le varie categorie di cilindrata degli autoveicoli così da consentire, per quanto possibile, il rispetto delle disposizioni comunitarie ad un costo accettabile e con mezzi tecnici differenti ; che i valori limite fissati per la categoria di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1,4 litri rispecchiano le attuali condizioni tecniche ed economiche dei costruttori europei in questo comparto del mercato e che i valori limite applicabili negli anni 1992/1993 dovrebbero essere fissati nel 1987;

considerando che i valori limite della presente direttiva sono basati sul metodo di prova stabilito dalla direttiva 70/220/CEE ; che è peraltro opportuno adeguare ulteriormente questa procedura in modo che rappresenti non soltanto le condizioni di circolazione dei centri urbani congestionati dal traffico, ma anche quelle della circolazione al di fuori di tali centri ; che questo adeguamento dovrà essere deciso al più tardi nel 1987;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 70/220/CEE fa riferimento alla possibilità di adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati;

considerando che occorre che i motori alimentati a benzina di tutti i veicoli soggetti alla presente direttiva siano progettati per funzionare con benzina senza piombo, nell'intento di porre termine all'uso di additivi a base di piombo nei carburanti e di recare in tal modo un contributo decisivo alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente dovuto a tale elemento;

considerando che le disposizioni applicabili ai motori ad accensione spontanea dei veicoli oggetto della presente direttiva, data la specificità dell'insieme delle sostanze emesse da tali motori, devono restare compatibili con l'ulteriore evoluzione delle disposizioni concernenti le altre sostanze inquinanti emesse da detti motori e di cui alla direttiva 72/306/CEE (1);

considerando che durante il periodo che intercorre tra l'adozione delle norme europee e l'applicazione di un ciclo di prova europeo riveduto, è opportuno che i veicoli che ottengono l'omologazione in base a norme equivalenti sui mercati di esportazione della Comunità possano ottenere anche l'omologazione CEE;

considerando che gli Stati membri che lo ritengono opportuno possono anticipare, nel rispetto delle norme del trattato, l'applicazione dei nuovi limiti fissati dalla presente direttiva ; che resta inteso che gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà non possono vietare l'immissione sul mercato né l'uso dei veicoli, di produzione nazionale o importati, conformi alle prescrizioni comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, VI e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. È aggiunto un nuovo allegato III A.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto ai gas prodotti dal motore oppure alle esigenze del motore stesso in fatto di carburanti: - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE (2) modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (3) o l'omologazione di portata nazionale, né

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se le emissioni di gas inquinanti e le esigenze del motore in fatto di carburanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1988 per i tipi di veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3, (1) GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1. (2) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (3) GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44.

a decorrere dal 1° ottobre 1990 per i tipi di veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm3,

a decorrere dal 1° ottobre 1991 per i tipi di veicoli con cilindrata da 1 400 cm3 a 2 000 cm3 e a decorrere dal 1° ottobre 1994 per i tipi di veicoli di pari cilindrata con motore ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta,

gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore,

le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi agli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1989 per i veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3,

a decorrere dal 1° ottobre 1991 per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm3,

a decorrere dal 1° ottobre 1993 per i veicoli con cilindrata compresa tra 1 400 cm3 e 2 000 cm3 e, a decorrere dal 1° ottobre 1996 per i veicoli di pari cilindrata con motore ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta,

gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti e le cui esigenze del motore in fatto di carburanti non rispettino gli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, l'omologazione CEE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 70/156/CEE ad un tipo di veicolo con motore ad accensione comandata le cui esigenze in fatto di carburante non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva: - a decorrere dal 1° ottobre 1988 per i tipi di veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm3, salvo quelli definiti al punto 8.1,

- a decorrere dal 1° ottobre 1989 per gli altri tipi.

2. A decorrere dal 1°...

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