Council Directive 89/297/EEC of 13 April 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to the lateral protection (side guards) of certain motor vehicles and their trailers

Published date05 May 1989
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 124, 5 May 1989
EUR-Lex - 31989L0297 - IT 31989L0297

Direttiva 89/297/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 05/05/1989 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 18 pag. 0234


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche a cui devono soddisfare i veicoli ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle regolamentazioni in vigore in tali Stati, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di

omologazione CEE, oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che, per aumentare la sicurezza stradale, tutti i veicoli delle categorie di peso superiore devono essere equipaggiati con una protezione laterale per offrire una protezione efficace agli utenti della strada non protetti (pedoni, ciclisti, motociclisti) contro il rischio di finire sotto i fianchi di tali veicoli;

considerando che, per motivi pratici, è opportuno prevedere termini di applicazione diversi per quanto concerne nuove omologazioni per tipo e per tutti i veicoli nuovi;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta che gli Stati membri riconoscano reciprocamente le ispezioni effettuate da ciascuno di essi sulla base di prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Si intende per «veicolo» ai sensi della presente direttiva, qualsiasi veicolo a motore delle categorie N2 e N3 ed i rimorchi delle categorie O3 e O4 definiti nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria e con velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h.

Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione nazionale di un veicolo per motivi di protezione laterale se detto veicolo soddisfa le prescrizioni fissate nell'allegato.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo, per motivi di protezione laterale, se detto veicolo soddisfa le prescrizioni fissate nell'allegato.

Articolo 3 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE, prende le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o una delle caratteristiche di cui all'allegato. Le autorità competenti di detto Stato membro stabiliscono se debbano essere effettuate nuove prove sul tipo di veicolo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate la modifica non è autorizzata.

Articolo 4 1. A partire dal 1g giugno 1990, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'arti-

colo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva;

- possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale per un tipo di veicolo i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1g maggio 1991 gli Stati membri vietano l'immissione in circolazione per la prima volta dei veicoli i cui dispositivi di protezione laterale non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 5...

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