Council Directive 89/394/EEC of 14 June 1989 amending for the third time Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products
Published date | 30 June 1989 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 186, 30 June 1989 |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (89/394/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0014 - 0016
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (89/394/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 75/726/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non prevede la possibilità di produrre nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri; che, vista l'evoluzione delle abitudini alimentari, è opportuno prevedere tali prodotti;
considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;
considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;
considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti
consentiti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 La direttiva 75/726/CEE è così modificata:
1) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:
«7. nettare di frutta:
a) il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua e di
GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'al-
legato;
b) tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 14 può essere deciso che per taluni frutti con succo ad alto tenore naturale di zuccheri i relativi nettari possono essere fabbricati senza...
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