Council Directive 89/617/EEC of 27 November 1989 amending Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

Published date07 December 1989
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 357, 7 December 1989
EUR-Lex - 31989L0617 - IT 31989L0617

Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 07/12/1989 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0118


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

(89/617/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/181/CEE (4), modificata dalla direttiva 85/1/CEE (5), prevede che sia fissato un termine definitivo per l'uso delle unità di misura legali del « sistema imperiale » elencante nel capitolo III dell'allegato; che per alcune singole unità imperiali e per usi specifici è parso necessario consentire agli Stati membri interessati di fissare la data appropriata fino a cui queste unità di misura sono legali;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 80/181/CEE prevede che sia fissata una nuova scadenza per l'uso delle indicazioni aggiuntive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

1) nell'articolo 1, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal testo seguente:

« b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati;

c) quelle che figurano nel capitolo III dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1994;

d) quelle che figurano nel capitolo IV dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da detti Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1999. »

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

- al paragrafo 2, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1999 »;

-...

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