Council Directive 92/110/EEC of 14 December 1992 amending Directive 88/657/EEC laying down the requirements for the production of, and trade in, minced meat, meat in pieces of less than 100 grams and meat preparations

Published date31 December 1992
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 394, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992L0110 - IT

Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni

Gazzetta ufficiale n. L 394 del 31/12/1992 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0131


DIRETTIVA 92/110/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni macinate, le preparazioni di carni e la polpa di carne destinata alla fabbricazione sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di queste carni, preparazioni e polpa sono una fonte importante di reddito per parte della popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale dell'industria che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme sanitarie per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali tipi di carne;

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva di un mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che l'adozione di tali norme di salubrità migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

considerando che per raggiungere questo scopo è necessario estendere le principali norme sanitarie stabilite con la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (4), a...

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