Council Directive 92/117/EEC of 17 December 1992 concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications

Published date15 March 1993
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 62, 15 March 1993
EUR-Lex - 31992L0117 - IT

Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 15/03/1993 pag. 0038 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0183


DIRETTIVA 92/117/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono riportati nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e l'immissione in commercio di prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per un'ampia parte della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale di questo settore, nonché un miglioramento della produttività, possono essere ottenuti avviando misure veterinarie intese ad una sempre maggiore tutela della salute dell'uomo e degli animali nella Comunità;

considerando la necessità di prevenire e ridurre, mediante opportune misure di controllo, la comparsa di zoonosi che rappresentano una minaccia per la salute umana, in particolare per il tramite di alimenti di origine animale;

considerando che la Comunità ha già condotto azioni di eradicazione di zoonosi, segnatamente la tubercolosi e la brucellosi dei bovini, la brucellosi degli ovini e caprini nonché la rabbia; che è opportuno raccogliere dati epidemiologici su tali malattie;

considerando che queste misure si debbono applicare senza pregiudizio della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4);

considerando la necessità di raccogliere negli Stati membri dati relativi all'incidenza delle malattie zoonotiche sulla popolazione umana, sugli animali domestici, sui mangimi di origine animale e sulla selvaggina, in modo da valutare le priorità delle azioni preventive;

considerando l'opportunità che la Commissione segua l'evolversi della situazione epidemiologica per proporre i provvedimenti del caso;

considerando che la situazione in materia di salmonellosi giustifica l'adozione di misure immediate di lotta per taluni tipi di allevamento a rischio;

considerando che l'armonizzazione delle norme essenziali in materia di tutela sanitaria presuppone la designazione dei laboratori di collegamento e riferimento comunitari nonché l'avvio di iniziative tecniche e scientifiche;

considerando che le modalità di partecipazione finanziaria della Comunità a talune azioni di cui alla presente direttiva sono state fissate con decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5);

considerando che è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'adozione di misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni concernenti la raccolta dei dati sulle zoonosi e sugli agenti zoonotici, nonché le misure da prendere in proposito negli Stati membri e su scala comunitaria.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) zoonosi: qualsiasi malattia e/o qualsiasi infezione che può trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo;

2) agente zoonotico: qualsiasi batterio e qualsiasi virus o parassita che può provocare una zoonosi;

3) laboratorio nazionale autorizzato: il laboratorio autorizzato o riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro e incaricato di effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico;

4) campione: un campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro norme, ai fini dell'esame di un agente zoonotico;

5) campione ufficiale: un campione prelevato dall'autorità competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico. Il campione ufficiale reca un riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonché all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale; questo campione deve essere prelevato senza preavviso;

6) autorità competente: la o le autorità centrale(i) di uno Stato membro competente(i) per il controllo delle disposizioni relative alla sanità pubblica, alla polizia sanitaria o ad altri aspetti veterinari risultanti dalla presente direttiva, o qualsiasi altra autorità cui le autorità centrali abbiano conferito tale competenza.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro provvede al coordinamento delle misure adottate a norma della presente direttiva dall'autorità competente a livello nazionale e locale, in particolare per quanto riguarda i rilevamenti epidemiologici.

2. Le autorità competenti a livello locale sono assistite da laboratori autorizzati.

3. Ogni Stato membro designa i laboratori nazionali autorizzati di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici contemplati nell'allegato I, punto I in cui può essere effettuata l'identificazione di un agente zoonotico o la conferma finale della sua presenza.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i proprietari o gli amministratori degli stabilimenti autorizzati ai sensi delle direttive 64/433/CEE (6), 71/118/CEE (7) e 77/99/CEE (8) siano tenuti a conservare, per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, e a comunicare a quest'ultima, a sua richiesta, i risultati degli esami concernenti l'identificazione di zoonosi contemplati nell'allegato I, punto I;

b) l'isolamento e l'identificazione di agenti zoonotici o qualsiasi altra prova della loro presenza siano di competenza del responsabile del laboratorio oppure, se l'identificazione viene effettuata in una sede diversa da un laboratorio, di chi effettua l'esame stesso;

c) la diagnosi e l'identificazione di un agente zoonotico siano notificate all'autorità competente;

d) l'autorità competente raccolga dati sugli agenti zoonotici la cui presenza sia stata confermata dai test o esami effettuati, nonché sui casi clinici concernenti le zoonosi indicate nell'allegato I, punto I che siano state constatate in uomini o animali;

e) un'informazione periodica degli altri Stati membri dei casi clinici rilevati conformemente alla lettera d) sia data nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (9);

2. La Commissione può estendere, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le disposizioni del presente articolo alle zoonosi e agli agenti zoonotici di cui all'allegato I, punti II e III.

Articolo 5

1. L'autorità competente valuta i dati raccolti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Il 31 marzo di ogni anno essa informa la Commissione circa l'evolversi e le fonti delle infezioni zoonotiche registrate nel corso dell'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non esclude più frequenti informazioni degli Stati membri alla Commissione, oppure richieste di dati supplementari da parte di quest'ultima, quando le circostanze lo richiedono. La Commissione valuta i dati comunicati dagli Stati membri, per...

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