Council Directive 92/16/EEC of 16 March 1992 amending Directive 89/299/EEC on the credit institution's own funds
Published date | 21 March 1992 |
Subject Matter | Approximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 75, 21 March 1992 |
Direttiva 92/16/CEE del Consiglio del 16 marzo 1992 che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1992 pag. 0048 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0125
DIRETTIVA 92/16/CEE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (1), nella quale vengono definiti gli elementi che costituiscono detti fondi propri e le modalità di calcolo degli stessi,
vista la proposta della Commissione (2),
in cooperazione con il Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7) della direttiva medesima; che la predetta direttiva non disciplina il trattamento di tali impegni qualora l'ente creditizio organizzato in forma cooperativa o di fondo si trasformi in società per azioni;
considerando che il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi; che allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri; che tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi;
considerando che nell'adottare la direttiva 89/299/CEE il Consiglio si è riservato le competenze di esecuzione necessarie per apportare adattamenti tecnici alla direttiva stessa; che per una soluzione definitiva di tale problema la Commissione si è impegnata a presentare una proposta che tenga conto delle caratteristiche particolari del settore bancario e che consenta di istituire una procedura più adeguata per l'attuazione...
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