Council Directive 92/56/EEC of 24 June 1992 amending Directive 75/129/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies

Published date26 August 1992
Subject MatterSocial provisions,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 245, 26 August 1992
EUR-Lex - 31992L0056 - IT

Direttiva 92/56/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0162


DIRETTIVA 92/56/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo, si dichiara in particolare al punto 7, primo comma, prima frase e secondo comma, al punto 17, primo comma e al punto 18, terzo trattino:

«7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (. . .).

Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

17. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri.

(. . .)

18. L'informazioni, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare nei casi seguenti:

(- . . .)

(- . . .).

- in occasione di procedure di licenziamenti collettivi;

(- . . .)»;

considerando che, per calcolare il numero di licenziamenti previsti nella definizione di licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (4), occorre assimilare ai licenziamenti altre forme di cessazione del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, purché i...

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