Council Directive 93/120/EC of 22 December 1993 amending Directive 90/539/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from third countries of poultry and hatching eggs

Published date31 December 1993
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,legislazione veterinaria,uova e pollame,rapprochement des législations,législation vétérinaire,œufs et volailles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 340, 31 dicembre 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 340, 31 décembre 1993
EUR-Lex - 31993L0120 - IT

Direttiva 93/120/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0035 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0207


DIRETTIVA 93/120/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in seguito ad alcuni sviluppi nell'industria avicola con l'impiego di impianti più ampi e intensivi, è necessario modificare taluni aspetti della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenzienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4), nell'intento di chiarirne le disposizioni e di agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5), e la direttiva 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (6), rendendo così possibile una semplificazione della direttiva 90/539/CEE;

considerando che, tenuto conto della relazione della Commissione al Consiglio sui rischi di trasmissione della malattia di Newcastle e sui requisiti prescritti per i vaccini contro tale malattia, è necessario prevedere che a determinati Stati membri e regioni sia riconosciuto eventualmente lo status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di revocare, se del caso, tale status;

considerando che occorre modificare le norme relative agli scambi con i paesi terzi, onde garantire che esse equivalgono a quelle applicate negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/539/CEE è modificata nel seguente modo:

1) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;».

2) All'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;».

3) All'articolo 2, punto 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) stabilimento di allevamento:

i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure

ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;».

4) All'articolo 2, il punto 15 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17. Debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

Inoltre:

- le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7;

- i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8;

- il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui...

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