Council Directive 93/58/EEC of 29 June 1993 amending Annex II to Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and the Annex to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and providing for the establishment of a first list of maximum levels

Published date23 August 1993
Subject MatterFruit and vegetables,Approximation of laws,Food aid,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 23 August 1993
EUR-Lex - 31993L0058 - IT 31993L0058

Direttiva 93/58/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993 recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, nonché dell'allegato della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 23/08/1993 pag. 0006 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0008


DIRETTIVA 93/58/CEE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, nonché dell'allegato della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli antiparassitari clorbenside e 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etano non hanno più rilevanza economica e che è improbabile la presenza di loro residui negli alimenti; che è quindi opportuno espungerli dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE;

considerando che per fissare a livello comunitario le quantità massime di residui di antiparassitari è necessario trasporre le disposizioni della direttiva 76/895/CEE nella direttiva 90/642/CEE per quanto concerne gli antiparassitari amitrolo, atrazina, binapacril, bromofos-etile, captafol, DDT, diclorprop, dinoseb, dioxation, endrin, dibromuro di etilene, fenclorfos, eptacloro, idrazide maleica, bromuro di metile (salvo che per alcuni prodotti), paraquat, TEPP, 2,4,5-T, toxafene; che talune di queste disposizioni devono essere modificate per tener conto dei progressi compiuti nel campo tecnico e scientifico;

considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 90/642/CEE in modo che i semi di girasole e le olive possano essere descritti più adeguatamente, in base alle attuali pratiche commerciali, facilitando così i controlli dei residui di antiparassitari in essi contenuti;

considerando che i residui di antiparassitari possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale, ivi compresi gli ortofrutticoli, a causa delle attuali o delle precedenti pratiche agricole; che, per fissare dei limiti massimi secondo le pratiche attuali, è necessario tener conto di informazioni pertinenti relative agli impieghi autorizzati degli antiparassitari ed alle sperimentazioni controllate; che, tuttavia, i dati disponibili sono spesso insufficienti, secondo i criteri attuali, per permettere la fissazione di quantità massime; che, nel caso di pratiche agricole pregresse, occorre valutare dati di monitoraggio adeguati;

considerando che già ora si dispone di dati di monitoraggio soddisfacenti per fissare le quantità massime, nel tè, delle seguenti sostanze: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, HCH e HCB;

considerando che per alcuni altri antiparassitari utilizzati nella fabbricazione del tè non si hanno dati sufficienti, secondo i criteri attuali, per fissare quantità massime di residui; che gli Stati membri possono quindi fissare, nel rispetto della legislazione comunitaria, quantità massime fin quando si rendano disponibili i dati necessari per prendere una decisione comunitaria; che dai dati disponibili per gli antiparassitari etion, ometoato e dimetoato utilizzati nella fabbricazione del tè esistono dati sufficienti soltanto per stabilire temporaneamente quantità massime di residui;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possiblile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quanttità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare acefate, benomil, carbendazim, tiofanato-metile, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, metamidofos, procimidone, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, permetrina e vinclozolin;

considerando che, tuttavia, i dati disponibili sono insufficienti per talune combinazioni antiparassitari/coltura; che per produrre tali dati sarà necessario un periodo di tempo, non superiore a quattro anni; che pertanto le quantità massime dovrebbero essere fissate, sulla base di tali dati, al più tardi al 1o gennaio 1998; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di cifre al limite appropriato di determinazione;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 Iuglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue:

1. Sono soppresse le voci relative ai seguenti residui di antiparassitari:

amitrolo

atrazina

binapacril

bromofos-etile

captafol

clorbenside

DDT (somma di isomeri del DDT, del TDE e del DDE, espressi in DDT)

diclorprop

1,1-dicloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etano

dinoseb

dioxation

endrin

1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene)

fenclorfos

eptacloro

idrazide maleica

paraquat

TEPP

toxafene

2,4,5-T

2. Per il bromomoetano (bromuro di metile) il testo nella terza colonna («Quantità massime») è sostituito dal testo seguente: «0,1.: Noci, albicocche, pesche, prugne, fichi ed uva».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1. L'allegato precedente diventa allegato I.

2. La parte dell'allegato concernente frutta varie e semi oleaginosi è così modificata:

/* Tabelle: v. GUCE */

3. La nota dell'allegato I è completata come segue: «. . . e nel caso degli ortofrutticoli secchi si richiama l'attenzione sull'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva».

4. È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO II

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) Acefate Clorotalonil Clorpirifos Clorpirifosmetile Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) Deltametrina Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) Glifosate Imazalil Iprodione Permetrina (somma di isomeri) 1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio I) AGRUMI 1 0,01* 0,3 2 0,05* (c) 0,1* 5 0,5 Pompelmi (a) Limoni (c) Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) (c) Arance (c) Pomeli Altri 0,05* 0,02* II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* 0,1 Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole (a) Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri 0,02* 0,05* III) POMACEE (a) (b) 0,5 0,5 1 0,1 1 0,1* 5 10 1 Mele Pere Cotogne Altri * Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1o gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*

(b) 0,01*

(c) 0,05*

(d) 0,1*.Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) Acefate Clorotalonil Clorpirifos Clorpirifosmetile Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) Deltametrina Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) Glifosate Imazalil Iprodione Permetrina (somma di isomeri) IV) DRUPACEE 0,1 0,1* 0,02* 5 1 Albicocche 0,02* (b) 2 Ciliege 0,02* (b) (c) 1 Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) (a) (b) (c) (c) 2 (c)* Prugne (a) 0,2 1 Altri 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA Uve da tavola e da vino 0,02* 0,5 0,2 0,5 0,1 1 0,1* 0,02* 10 1 Uve da tavola 1 Uve da vino (b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,02* (b) 0,2 0,5 (c) 0,05* 0,05* 0,1* (a) 10 (c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,02* (b) (c) 0,05* 0,5 (c) 0,05* 0,1* 0,02* 5 (c) More More artiche More di rovo More-lamponi Altri Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) 0,02* 0,05* 0,05* 0,1* 0,02* Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) (c) 10 Mirtilli rossi 2 (c) Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) (b) (c) (c) 0,2 10 (c) Cinorrodonti (b) (c) (c) 0,2 10 (c) Altri 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* Bacche e frutti selvatici 0,02* 0,01* 0,05* 0,05* 2 0,05* 0,05*...

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