Council Directive 94/75/EC of 22 December 1994 amending Directive 94/4/EC and introducing temporary derogation measures applicable to Austria and to Germany

Published date31 December 1994
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Internal market - Principles,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 365, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994L0075 - IT 31994L0075

Direttiva 94/75/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0052 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 3 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 3 pag. 0009


DIRETTIVA 94/75/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 5 settembre 1994 la Repubblica d'Austria ha chiesto di fruire di una misura di deroga ispirata a quella applicabile, a partire dal 1o aprile 1994, alla Repubblica federale di Germania, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttiva 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (1);

considerando che tale domanda mira in particolare a mantenere, fino al 1o gennaio 1998, il limite attualmente applicabile in Austria all'importazione di merci da parte di viaggiatori che entrano nel suo territorio attraverso una frontiera terrestre che la collega con paesi diversi dagli Stati membri e dai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che occorre tener conto delle difficoltà economiche che possono essere causate in Austria dal livello delle franchigie, nel traffico di viaggiatori in questione;

considerando che occorre peraltro evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti differenti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne che collegano la Comunità a paesi non membri dell'EFTA; che è importante che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria applichino un limite di identico importo per l'importazione di merci sui rispettivi territori da parte di viaggiatori provenienti da detti paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT