Council Directive 97/3/EC of 20 January 1997 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

Published date30 January 1997
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 30 January 1997
EUR-Lex - 31997L0003 - IT

Direttiva 97/3/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0030 - 0034


DIRETTIVA 97/3/CE DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la direttiva 77/93/CEE (4), il Consiglio ha istituito misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all'interno della Comunità; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile per incrementare la produttività in agricoltura, che è una delle finalità della politica agricola comune;

considerando che il compimento del mercato interno ha implicato l'applicazione del regime fitosanitario comunitario, istituito dalla direttiva 77/93/CEE, alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne;

considerando che sono state adottate varie misure per rafforzare l'effettiva applicazione del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, volto a proteggere le diverse aree della Comunità (Stati membri, regioni e comunità locali, nonché singoli coltivatori) dai danni arrecati dall'introduzione di organismi nocivi;

considerando inoltre che è necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario;

considerando che, per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati;

considerando che è necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario;

considerando che è necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa;

considerando che, in particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario;

considerando che, qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. Si prevede una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione, qualora si tratti di controlli fitosanitari che sono effettuati conformemente al paragrafo 6, quarto comma.

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione diversi da quelli nel luogo di destinazione, gli strumenti ed impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 8, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di applicazione ai sensi del paragrafo 6, quarto comma.

La Commissione propone l'iscrizione degli stanziamenti all'uopo necessari nel bilancio generale delle Comunità europee.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti ed impianti.

Le modalità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 19 bis nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.»;

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 ter

In caso di apparizione reale o sospettata di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria "lotta fitosanitaria" della Comunità a norma degli articoli 19 quater e 19 quinquies, per coprire le spese...

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