Council Directive 98/93/EC of 14 December 1998 amending Directive 68/414/EEC imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

Published date31 December 1998
Subject MatterEnergy,Approximation of laws,Conjunctural policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 31 December 1998
EUR-Lex - 31998L0093 - IT

Direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0100 - 0104


DIRETTIVA 98/93/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103 A, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 68/414/CEE, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (4);

(2) considerando che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi continuano a svolgere un ruolo importante nell'approvvigionamento comunitario di energia; che qualsiasi difficoltà, anche temporanea, che riduca le forniture di questi prodotti o ne aumenti notevolmente il prezzo sui mercati internazionali potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità; che la Comunità deve poter compensare o quantomeno attenuare qualsiasi effetto negativo connesso ad una tale eventualità; che è pertanto necessario modificare la direttiva 68/414/CEE per adeguarla alla realtà del mercato interno della Comunità e all'evoluzione dei mercati petroliferi;

(3) considerando che nella direttiva 73/238/CEE (5), il Consiglio ha stabilito le misure opportune - compresi prelievi dalle scorte di petrolio - da prendere in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nella Comunità; che gli Stati membri hanno assunto obblighi simili nell'accordo su un «Programma internazionale energia»;

(4) considerando che è importante potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio greggio;

(5) considerando che è necessario che l'organizzazione delle scorte di petrolio non comprometta il funzionamento regolare del mercato interno;

(6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la piena applicazione del trattato, in particolare le disposizioni concernenti il mercato interno e la concorrenza;

(7) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di mantenere un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, può essere meglio perseguito a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario al conseguimento di tal fine;

(8) considerando che le scorte devono essere a disposizione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento; che gli Stati membri dovrebbero avere i poteri e la capacità di controllare l'uso delle scorte in modo da renderle prontamente disponibili a vantaggio delle zone che hanno maggiormente bisogno di forniture di petrolio;

(9) considerando che l'organizzazione del mantenimento delle scorte dovrebbe garantire la disponibilità delle scorte e la loro accessibilità al consumatore;

(10) considerando che è opportuno che le disposizioni di carattere organizzativo sul mantenimento delle scorte siano trasparenti e assicurino una ripartizione equa e non discriminatoria degli obblighi di detenzione delle scorte; che pertanto gli Stati membri possono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni sul costo di detenzione delle scorte petrolifere;

(11) considerando che, per organizzare il mantenimento delle scorte, gli Stati membri possono ricorrere ad un sistema basato su un organismo o entità responsabile che detenga, interamente o parzialmente, le scorte oggetto dell'obbligo di detenzione; che la parte residua eventuale deve essere mantenuta dai raffinatori o da altri operatori commerciali; che la partnership...

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