Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

Published date03 June 2016
Subject MatterTaxation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 146, 3 June 2016
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3.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/8

DIRETTIVA (UE) 2016/881 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2016

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni in quanto futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Nelle conclusioni del 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia ampliato sia a livello dell'Unione che a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
(2) Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali (GIM) hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando i Gruppi di Imprese Multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i Gruppi di Imprese Multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali.
(3) Le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi al di fuori dell'Unione, dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.
(4) Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i Gruppi di Imprese Multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
(5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) (3) offre già ai gruppi di imprese multinazionali nell'Unione una via per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento («masterfile»), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell'impresa locale («local file»). Attualmente però la DPT UE non prevede alcun meccanismo per la presentazione delle rendicontazioni paese per paese.
(6) Nella rendicontazione paese per paese i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo dei ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine, i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.
(7) Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i Gruppi di Imprese Multinazionali, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe applicarsi soltanto ai Gruppi di Imprese Multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La presente direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l'Unione.
(8) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali dell'Unione e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di rendicontazione. Tuttavia, per assicurare una transizione agevole, gli Stati membri dovrebbero poter rinviare di un anno l'obbligo di rendicontazione delle Entità costitutive residenti in uno Stato membro che non siano Controllanti capogruppo di Gruppi di Imprese Multinazionali o Supplenti delle Controllanti capogruppo.
(9) Gli Stati membri dovrebbero fissare disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e garantire che siano applicate. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(10) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno è necessario garantire che gli Stati membri adottino norme coordinate sugli obblighi di trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali.
(11) Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori.
(12) Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di Imprese Multinazionale.
(13) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i Gruppi di Imprese Multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il proprio piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (il «piano d'azione BEPS»), un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.
(14) Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS si è tradotto in una serie di standard sulla comunicazione di informazioni per i Gruppi di Imprese Multinazionali, in particolare il masterfile, il local file e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell'OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese.
(15) Qualora un'Entità costitutiva non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di notifica ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare questo fatto un'indicazione della necessità di una valutazione dei rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili connessi al gruppo di Imprese Multinazionali in questione.
(16) Dopo aver stabilito che un altro Stato membro ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente le rendicontazioni paese per paese uno Stato membro dovrebbe provvedere a consultarlo.
(17) L'azione dell'Unione nell'ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell'OCSE. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull'azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall'OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell'applicazione di quest'ultima negli
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