Council Implementing Regulation (EU) 2015/108 of 26 January 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Published date | 27 January 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 20, 27 January 2015 |
27.1.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 20/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/108 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) | Con sentenze del 13 novembre 2014 nelle cause T-653/11 e T-654/11, T-43/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) | È opportuno inserire nuovamente Mohammed Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Le persone e l'entità indicate qui di seguito sono inserite nell'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
I. ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
A. PERSONE
Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |
18. | Mohammed ( ) Hamcho ( ) |
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