Council Implementing Regulation (EU) No 714/2013 of 25 July 2013 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) No 1169/2012
Published date | 26 July 2013 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 201, 26 July 2013 |
26.7.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 201/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2013 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2013
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(2) | Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012. |
(3) | Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. |
(4) | Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati. |
(5) | Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001 (3), relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(6) | Il Consiglio ha inoltre stabilito che un ulteriore gruppo è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei confronti di tale gruppo da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che esso dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. La decisione di designare il gruppo fa salvi i legittimi trasferimenti finanziari e la prestazione di assistenza, anche umanitaria, dall'Unione europea e i suoi Stati membri in Libano. |
(7) | È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 337...
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