Council Implementing Regulation (EU) No 924/2012 of 4 October 2012 amending Regulation (EC) No 91/2009 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China

Published date10 October 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 275, 10 October 2012
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10.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2012 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) (il «regolamento di abilitazione dell’OMC»), in particolare l’articolo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio (2) istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (il «regolamento definitivo»).

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL’ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL’OMC

(2) In data 28 luglio 2011, il DSB dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha approvato la relazione dell’organo d’appello e la relazione del panel, modificata dalla relazione dell’organo d’appello, sulla controversia «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (3) (le «relazioni»). Secondo tali relazioni, l’UE ha, tra l’altro, agito in modo incompatibile con:
gli articoli 6.10 e 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4) («regolamento di base»), applicato nell’inchiesta sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («inchiesta sugli elementi di fissaggio»),
gli articoli 6.4, 6.2 e 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC riguardo a taluni aspetti della determinazione del dumping nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,
l’articolo 4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda la definizione di industria dell’UE nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,
gli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping di cui tener conto nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio,
gli articoli 3.1 e 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda l’analisi del nesso di causalità nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio, e
gli articoli 6.5 e 6.5.1 dell’accordo antidumping dell’OMC per quanto riguarda il trattamento delle informazioni riservate nell’inchiesta sugli elementi di fissaggio.

C. PROCEDURA

(3) In data 6 marzo 2012, in applicazione del regolamento di abilitazione dell’OMC, fu aperto un riesame mediante pubblicazione di un avviso (5) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura»). La Commissione europea ha informato le parti interessate all’inchiesta, sfociata nel regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio («l’inchiesta iniziale»), del riesame e del modo in cui si debba tener conto delle conclusioni delle relazioni riguardo al regolamento definitivo.

D. PRODOTTO IN ESAME

(4) Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, cioè viti per legno (tirafondi esclusi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia (con rispettivi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni destinati a fissare elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo «elementi di fissaggio» o «prodotto in esame»).
(5) Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00.
(6) Riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, le relazioni non modificano i risultati esposti ai considerando da 40 a 57 del regolamento definitivo.

E. NUOVE CONCLUSIONI BASATE SULLE RELAZIONI

(7) Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha riesaminato le risultanze definitive dell’inchiesta iniziale tenendo conto delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. L’esame si è basato sulle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta iniziale e su quelle raccolte dopo la pubblicazione dell’avviso.
(8) L’inchiesta iniziale relativa al dumping e al pregiudizio copriva il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta», o «PI»). In relazione ai parametri attinenti alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
(9) Il presente regolamento mira a correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili dal DSB nelle relazioni da esso approvate e a rendere conforme il regolamento definitivo alle raccomandazioni e alle decisioni del DSB.

1. Trattamento individuale: applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, nel regolamento definitivo

(10) La presente sezione contiene le nuove conclusioni dell’inchiesta iniziale, in merito alle seguenti raccomandazioni e decisioni delle relazioni, secondo cui l’UE ha agito in modo incompatibile con gli articoli 6.10 e 9.2, dell’accordo antidumping dell’OMC, per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base applicato nell’inchiesta iniziale sugli elementi di fissaggio.
(11) Come indicato ai considerando 81 e 84 del regolamento definitivo, i 5 produttori esportatori inclusi nel campione e i 3 produttori esportatori esaminati individualmente che hanno chiesto il trattamento individuale («TI»), soddisfano tutti i requisiti per la concessione del TI ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato ai considerando 62 e 78 del regolamento definitivo, 4 produttori esportatori in origine facenti parte del campione e una impresa cui è stato concesso l’esame individuale, sono stati considerati imprese che non hanno collaborato, non avendo presentato durante l’inchiesta informazioni coerenti con gli elementi di prova.
(12) Alla luce di quanto raccomandano le relazioni, riguardo all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha invitato i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a manifestarsi e a fornire le necessarie informazioni per riesaminare la loro attuale situazione e se le loro esportazioni verso l’UE sono soggette alle misure antidumping vigenti sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese; ed essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI nell’inchiesta iniziale, ritenendo eccessivi gli oneri amministrativi o di non soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(13) La Commissione ha invitato tali produttori a precisare se essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI nell’inchiesta iniziale poiché ritenevano eccessivi gli oneri amministrativi o perché pensavano di non soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali parti interessate sono state invitate a manifestarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e di fornire le 2 informazioni che seguono:
se essi si sono sentiti scoraggiati dal collaborare e dal chiedere il TI al momento dell’apertura dell’inchiesta iniziale; e
dare informazioni sulle quantità esportate nell’UE e sui prezzi d’esportazione per il PI cui si è riferita l’inchiesta iniziale.
(14) Alcuni produttori esportatori della RPC hanno espresso preoccupazioni sulla procedura di attuazione delle relazioni del DSB, descritta nell’avviso di apertura e sottolineano soprattutto che, per loro, le scadenze pubblicate sono troppo brevi. Essi lamentano anche un indebito onere amministrativo a carico dei produttori esportatori, il cui effetto dissuasivo impedisce loro di ricevere un TI.
(15) Le preoccupazioni espresse da tali produttori esportatori sono state ritenute infondate. Per la Commissione le scadenze sono adeguate rispetto agli oneri amministrativi e alla quantità, minima, di informazioni richieste. L’avviso di apertura spiegava che si sarebbe preso in considerazione il riesame della situazione attuale di un produttore esportatore solo se la domanda avesse contenuto le seguenti informazioni:
una semplice dichiarazione dalla quale risulti che il produttore/esportatore si è sentito scoraggiato e non ha perciò né collaborato né chiesto il TI, e
cifre sommarie, dalle quali risulti che egli ha esportato il prodotto in esame verso l’UE durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
(16) Il solo scopo perseguito dalla richiesta di tali informazioni era quello di permettere alla Commissione di individuare i produttori esportatori che avrebbero potuto collaborare e chiedere il TI durante l’inchiesta iniziale, ma sono stati scoraggiati dal farlo. Una scadenza di 30 giorni basta per rispondere alla
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