Council Implementing Regulation (EU) 2015/1322 of 31 July 2015 implementing Article 11(1) and (4) of Regulation (EU) No 753/2011 concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan
Published date | 01 August 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015 |
1.8.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 206/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1322 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2015
che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
(2) | Il 23 settembre 2014 e il 27 marzo 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive. |
(3) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
ALLEGATO
I. | Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011: A. Persone legate ai talibani
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