Council Implementing Regulation (EU) No 325/2012 of 12 April 2012 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of oxalic acid originating in India and the People’s Republic of China

Published date18 April 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 106, 18 April 2012
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18.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 325/2012 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (UE) n. 1043/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 14,6 % al 52,2 %.
(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto della Oxaquim SA («denunziante»), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell’Unione di acido ossalico.
(3) Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, a un produttore esportatore dell’India che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un’audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.
(5) La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.
(6) Il considerando 150 del regolamento provvisorio ha invitato le società che non si erano ancora manifestate, ma che ritenevano che dovesse essere istituito per loro un dazio individuale, a manifestarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione di detto regolamento. Non si è manifestata alcuna società cinese.
(7) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
(8) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

1.3. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(9) In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 3 a 8 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. PRODOTTO IN ESAME

(10) Il prodotto in esame è quello descritto ai considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, vale a dire l’acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 e originario dell’India e della RPC.
(11) Esistono due tipi di acido ossalico: l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. L’acido ossalico raffinato, che è prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie a un processo di purificazione dell’acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche e altre impurità.
(12) L’acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

2.2. PRODOTTO SIMILE

(13) L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’acido ossalico prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India e della RPC e quello importato sul mercato dell’Unione dall’India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi impieghi finali di base.
(14) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. INDIA

3.1.1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(15) Al considerando 14 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che un produttore esportatore indiano non poteva essere considerato una parte che ha collaborato all’inchiesta e, di conseguenza, le conclusioni relative a tale società si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.
(16) Dopo che le sono state comunicate le conclusioni provvisorie, la società Star Oxochem Pvt. Ltd. ha fornito ulteriori spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da essa precedentemente comunicate nel corso dell’inchiesta. Ha chiesto inoltre di essere sentita dalla Commissione e dal consigliere-auditore della DG Commercio. La società ha affermato che, dal momento che aveva risposto al questionario, fornendo successivamente ulteriori spiegazioni e chiarimenti, e che i servizi della Commissione avevano ispezionato la sua sede, non sarebbe corretto continuare a considerarla alla stregua dei produttori esportatori che non hanno collaborato in alcun modo all’inchiesta.
(17) Alla luce di quanto sopra, in particolare delle ulteriori spiegazioni e chiarimenti, i servizi della Commissione ritengono di poter utilizzare parte delle informazioni originali, segnatamente i dati sui prezzi all’esportazione in quanto giudicati attendibili. Da quanto precede risulta che le conclusioni provvisorie di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, sono accolte solo in parte e che, conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società sono basate in parte sui dati disponibili e in parte sui prezzi praticati all’esportazione.

3.1.2. VALORE NORMALE

(18) Non sono pervenute osservazioni riguardo al metodo di calcolo del valore normale per l’India. Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la società che ha collaborato.
(19) Stanti le conclusioni di cui ai considerando 16 e 17, il valore normale per la Star Oxochem è stato stabilito in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale per questa società è stato determinato sulla base della media ponderata di una quantità rappresentativa di vendite realizzate sul mercato interno dall’altra società che ha collaborato, vale a dire Punjab Chemicals.

3.1.3. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(20) In assenza di osservazioni in merito, si conferma la determinazione del prezzo all’esportazione per la società Punjab Chemicals quale descritta al considerando 19 del regolamento provvisorio.
(21) Viste le conclusioni enunciate ai considerando 16 e 17, il prezzo all’esportazione per la società Star Oxochem è determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti per il prodotto in esame esportato nell’Unione.

3.1.4. CONFRONTO

(22) In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, per quanto riguarda il produttore che ha collaborato, vale a dire la società Punjab Chemicals, si confermano i considerando 20 e 21 del regolamento provvisorio.
(23) Per quanto concerne la società Star Oxochem sono stati effettuati adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tenendo debitamente conto delle informazioni verificate fornite dalla società Punjab Chemicals.

3.1.5. MARGINE DI DUMPING

(24) Per quanto riguarda il produttore che ha collaborato non sono state formulate osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione. Pertanto, si conferma il margine di dumping di cui ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.
(25) Tenuto conto di quanto sopra, il margine di dumping per la società Star Oxochem, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 31,5 %.
(26) Data la scarsa collaborazione da parte dell’India (al di sotto dell’80 %), si è concluso, in via provvisoria, che il metodo più appropriato per calcolare il margine di dumping per l’intero paese
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