Règlement d'exécution (UE) 2019/279 du Conseil du 18 février 2019 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
Published date | 19 February 2019 |
Subject Matter | politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 47, 19 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 47, 19 février 2019 |
19.2.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 47/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/279 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
(2) | Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive. |
(3) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«42) Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942; b) intorno al 1948. Luogo di nascita: a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU: 31.1.2001.
Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani...
To continue reading
Request your trial