Council Implementing Regulation (EU) 2015/828 of 28 May 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Published date | 29 May 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 132, 29 May 2015 |
29.5.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 132/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/828 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) | Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) | Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) | In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (2), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (2), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) | È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(6) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I. | La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
|
II. | È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum () Ghazali () |
III. | Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) |
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