Council Implementing Regulation (EU) 2015/828 of 28 May 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date29 May 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 29 May 2015
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29.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/828 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
(2) Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(3) Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(4) In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (2), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (2), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(5) È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2) Non ancora pubblicata.


ALLEGATO

I. La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco
206. Generale Muhamad ( Image ) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla ( Image ) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) Nato nella provincia di Jableh/Lattakia. Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile per la repressione e le violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. 29.5.2015
II. È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)
III. Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE)
...

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