Council Implementing Regulation (EU) No 540/2012 of 21 June 2012 amending Regulation (EC) No 954/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine

Published date26 June 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 26 June 2012
L_2012165IT.01000101.xml
26.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 2005 la Commissione ha avviato un’inchiesta (2) relativa alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, tra l’altro, dell’Ucraina («inchiesta iniziale»). Nel giugno 2006 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (3). Inoltre, il 30 novembre 2007, la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in seguito alla modifica delle denominazioni di due produttori esportatori dell’Ucraina (4).
(2) L’8 settembre 2006 le società Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant(«gruppo Interpipe» o «richiedenti») hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee («TPG») una domanda (5) di annullamento delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 954/2006 che li riguardano.
(3) Si rammenta che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano modificato le loro denominazioni in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant (6). Di conseguenza, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007.
(4) Con sentenza del 10 marzo 2009 (7) il TPG ha annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, dato che il dazio antidumping istituito sulle esportazioni effettuate dai richiedenti eccede il dazio che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto di una commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata ai richiedenti.
(5) Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, come pure i richiedenti, hanno presentato ricorso chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGU) di annullare la sentenza del TPG del 10 marzo 2009. Il 16 febbraio 2012 la CGU ha respinto i due ricorsi ed il ricorso incidentale («sentenza») (8), confermando la sentenza del TPG (ora «Tribunale») del 10 marzo 2009.
(6) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping istituito sui prodotti fabbricati dal gruppo Interpipe e da questo esportati nell’Unione europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto della commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata.
(7) Il Tribunale e la Corte (9) riconoscono che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente
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