Council Implementing Regulation (EU) No 987/2012 of 22 October 2012 reimposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating in the People’s Republic of China, manufactured by Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

Published date26 October 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 297, 26 October 2012
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26.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 297/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (2) («regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») e dell’Ucraina.
(2) Il 19 luglio 2007 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Harmonic»), ha presentato al Tribunale una domanda di annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda il ricorrente (3).
(3) L’8 novembre 2011 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza della causa T-274/07 («sentenza del Tribunale»), che il mancato rispetto del termine prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, era tale da ledere i diritti di difesa di Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l’articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine. Il Tribunale ha perciò annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento controverso in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte da Harmonic.
(4) A norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011. Secondo una giurisprudenza consolidata [causa T-2/95 (4), «causa IPS»] nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l’annullamento di una delle fasi non comporta l’annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per conformarsi a una sentenza di annullamento di una misura e dare a essa piena esecuzione, l’istituzione che ha adottato la misura deve ricominciare il procedimento dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità e sostituire la misura (5). Infine, l’esecuzione di una sentenza del Tribunale implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento, senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza, come disposto nella causa C-458/98 P (6). Va notato che, ad eccezione della constatazione di una violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 8 del regolamento di base, tutte le altre constatazioni figuranti nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti mossi a tale riguardo.
(5) A seguito della sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011, è stato pubblicato un avviso (7) sulla riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Cina. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Harmonic.
(6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria dell’Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso.
(7) Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine sopraindicato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione hanno avuto l’opportunità di essere sentite.
(8) Sono state ricevute osservazioni da un produttore esportatore cinese (la parte direttamente interessata, Harmonic) e da un importatore non collegato.
(9) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi per Harmonic. Dopo tale comunicazione è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni, ma nessuna di esse ha risposto entro tale periodo.

B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

1. Osservazione preliminare

(10) Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni in seguito all’invio alle parti interessate del documento d’informazione finale, previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, la Commissione aveva altresì violato l’articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine.

2. Osservazioni delle parti interessate

(11) Harmonic ha affermato che una violazione del diritto di difesa come quella constatata dal Tribunale non può essere sanata con la riapertura di un’inchiesta. La sentenza del Tribunale non prescrive misure di esecuzione.
(12) Secondo Harmonic, la Commissione può conformarsi alla sentenza del Tribunale come previsto dall’articolo 266 TFUE unicamente revocando permanentemente le misure per quanto riguarda Harmonic. La violazione dell’articolo 8 del regolamento di base richiederebbe che le istituzioni UE ripristino il diritto di Harmonic di proporre impegni sui prezzi nel 2007.
(13) Harmonic ritiene illegale la riapertura dell’inchiesta perché nel regolamento di base non vi sono disposizioni specifiche che autorizzino un’azione del genere e perché una riapertura contrasterebbe con il termine di quindici mesi previsto per il completamento di un’inchiesta dall’articolo 6,
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