Council Implementing Regulation (EU) No 191/2014 of 24 February 2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain manganese dioxides originating in the Republic of South Africa following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date28 February 2014
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 059, 28 February 2014
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28.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito ad un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale») il Consiglio ha imposto con regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio (2) un dazio antidumping definitivo del 17,1 % sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici, (ossia biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a trattamento termico successivo, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00, originari della Repubblica del Sud Africa («Sud Africa») («misure antidumping in vigore»).

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2) In seguito alla pubblicazione di un avviso (3) di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, in data 11 dicembre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalle società Cegasa Internacional SA e Tosoh Hellas A.I.C. («i richiedenti»), gli unici due produttori di EMD nell'Unione.
(3) La domanda era motivata dal fatto che probabilmente la scadenza delle misure antidumping comporterebbe un rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4) Avendo sentito il comitato consultivo e stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 12 marzo 2013, mediante avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («avviso di apertura»).

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

(5) L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, il produttore esportatore del Sud Africa, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.
(7) Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(8) In considerazione del numero limitato di parti interessate che si sono manifestate non risultava necessario ricorrere al campionamento delle parti interessate.
(9) Al questionario hanno risposto il produttore esportatore del Sud Africa, i due produttori dell'Unione e due utilizzatori appartenenti allo stesso gruppo di consociate.
(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare sia il rischio di reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, sia l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
a) Produttori dell'Unione:
Cegasa Internacional SA («Cegasa»)
Tosoh Hellas A.I.C («THA»)
b) Produttore esportatore del Sud Africa:
Delta E.M.D. (Pty) Ltd
c) Utilizzatori:
Panasonic Energy Belgium NV
(11) Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende proporre il mantenimento delle misure antidumping in vigore. Le parti hanno di nuovo avuto la possibilità di formulare osservazioni. È stata inoltre concessa un'audizione in presenza del consigliere-auditore alle parti che ne avevano fatto richiesta. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ha formulato le risposte sotto riportate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(12) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 221/2008, vale a dire biossidi di manganese elettrolitici (ossia biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico («il prodotto oggetto del riesame» o «EMD»), originari della Repubblica del Sud Africa, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00. Si distinguono due tipi principali di EMD: quelli di tipo carbonio-zinco e quelli di tipo alcalino.
(13) L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nel caso dell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame importato nel mercato dell'Unione e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore sul mercato interno nonché quelli fabbricati e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione («prodotto simile») presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi impieghi. Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato la possibilità che la scadenza delle misure in vigore comporti un rischio di reiterazione del dumping.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(15) In seguito all'imposizione delle misure le importazioni nell'Unione dal Sud Africa sono diminuite fino quasi a cessare del tutto: nel 2010, nel 2011 e durante il PIR il quantitativo esportato è stato molto modesto. La Commissione ha inviato un questionario all'unico produttore esportatore noto, la Delta EMD (Pty) Ltd («Delta»), per verificare se avesse realizzato vendite all'esportazione nell'Unione a prezzi di dumping durante il PIR. La risposta al questionario pervenuta alla Commissione era corredata di dati relativi alle vendite realizzate sul mercato interno, alle esportazioni nell'Unione e verso altri paesi. Le risposte fornite sono state successivamente verificate come indicato sotto.

2.1. Valore normale

(16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base sono state esaminate le vendite sul mercato interno realizzate dalla Delta al fine di determinare se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile ceduto ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5 % delle esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame in termini di volume.
(17) Le vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame sono risultate rappresentative, mentre non risulta che siano state realizzate vendite nel corso di normali operazioni commerciali in quanto le vendite della Delta sul mercato interno non sono risultate remunerative. Il valore normale è stato quindi calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.
(18) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base il valore normale è stato calcolato in base all'effettivo costo di produzione degli EMD, maggiorato di un congruo importo relativo ai profitti e alle spese generali, amministrative e di vendita.
(19) Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base per i seguenti motivi: la Delta non aveva realizzato vendite nel corso di normali operazioni commerciali; l'articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b) di tale regolamento non sono applicabili data l'assenza di altri esportatori o produttori oggetto dell'inchiesta; e la Delta non vende infine altri tipi di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Il calcolo in base alle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate nell'inchiesta iniziale è stato ritenuto un metodo adeguato in quanto ha fornito una percentuale quasi identica a quella delle effettive spese generali, amministrative e di vendita.
(20) In seguito alla comunicazione delle conclusioni la società Delta ha richiesto alla Commissione di calcolare il valore normale tenendo conto delle spese generali, amministrative e di vendita, calcolate secondo le modalità di cui sopra, in termini di percentuale di costo
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