Council Implementing Regulation (EU) No 1154/2013 of 15 November 2013 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Published date | 16 November 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 306, 16 November 2013 |
16.11.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 306/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1154/2013 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2013
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) | Con sentenze del 6 settembre 2013 nelle cause T-493/10 (2), T-4/11 e T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 e 181/12 (7), T-57/12 (8) e T-110/12 (9) il Tribunale dell’Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio di inserire Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) | Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. dovrebbero essere nuovamente inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulla base di nuove motivazioni relative a ciascuna di esse. |
(4) | Un’ulteriore entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, le informazioni identificative relative a un’altra entità dovrebbero essere modificate. |
(5) | A seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-421/11 (10), Qualitest FZE non è inserita nell’elenco delle persone e delle entità soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(6) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure da esso contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-493/10 Persia International Bank plc c. Consiglio dell’Unione europea.
(3) Sentenza del 6 settembre 2013 nelle cause riunite T-4/11 e T-5/11 Export Development Bank of Iran c. Consiglio dell’Unione europea.
(4) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-12/11 Iran Insurance Company c. Consiglio dell’Unione europea.
(5) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-13/11 Post Bank Iran c. Consiglio dell’Unione europea.
(6) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-24/11 Bank Refah Kargaran c. Consiglio dell’Unione europea.
(7) Sentenza del 6 settembre 2013 nelle cause T-42/12 e T-181/12 Naser Bateni c. Consiglio dell’Unione europea.
(8) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-57/12 Good Luck Shipping LLC c. Consiglio dell’Unione europea.
(9) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. c. Consiglio...
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