Council Implementing Regulation (EU) 2021/138 of 5 February 2021 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/1128

Date of Signature05 February 2021
Published date08 February 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 043, 8 February 2021
L_2021043IT.01000101.xml
8.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/138 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 2021

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (2), che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
(4) Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone, dei gruppi e delle entità inserite nell’elenco a livello nazionale.
(5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.
(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1).

(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT