Council Regulation (EC) No 760/2004 of 22 April 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1796/1999 on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in Ukraine to imports of steel ropes and cables consigned from Moldova, whether declared as originating in Moldova or not

Published date24 April 2004
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 24 April 2004
EUR-Lex - 32004R0760 - IT 32004R0760

Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio

del 22 aprile 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), (in seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure esistenti

(1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999(2) (in seguito denominato "il regolamento iniziale"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 51,8 % sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina. Con la decisione 1999/572/CE(3) la Commissione ha accettato un impegno offerto dal produttore esportatore Joint Stock Company Silur, Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 l'impegno della Joint Stock Company Silur, precedentemente accettato, è stato revocato.

2. Richiesta

(2) Il 16 giugno 2003 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda (in seguito denominata "la domanda") del comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi di acciaio (in seguito denominato "EWRIS") per l'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originarie dell'Ucraina. La domanda è stata presentata per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di cavi di acciaio.

(3) Dalla domanda, suffragata da sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'Ucraina e dalla Moldavia nella Comunità ha subito un notevole cambiamento. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Moldavia di cavi di acciaio originari dell'Ucraina. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione del dazio sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'Ucraina.

(4) Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dei prodotti in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Moldavia. Esistono, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i cavi di acciaio originari dell'Ucraina.

3. Apertura

(5) Con il regolamento (CE) n. 1347/2003(4) (in seguito denominato "il regolamento di apertura") la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originarie dell'Ucraina con le importazioni di cavi di acciaio originarie della Moldavia, indipendentemente dal fatto che questi prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese e, a norma degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 31 luglio 2003, le importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese. La Commissione ha informato le autorità dell'Ucraina e della Moldavia dell'apertura dell'inchiesta.

4. Inchiesta

(6) Sono stati inviati questionari alle parti interessate in Ucraina e in Moldavia menzionate nella richiesta o manifestatesi successivamente alla Commissione, nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT