Council Regulation (EC) No 1038/2001 of 22 May 2001 amending Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date31 May 2001
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Dry fodder,Cereals,Peas and field beans,Oils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 31 May 2001
EUR-Lex - 32001R1038 - IT 32001R1038

Regolamento (CE) n. 1038/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1038/2001 del Consiglio

del 22 maggio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1251/1999(4) dispone che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori devono ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi e che questi terreni possono essere utilizzati anche per produzioni non alimentari.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(5) istituisce una disciplina specifica per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con un apporto limitato di concimi e fertilizzanti.

(3) La coltura di leguminose foraggere costituisce una pratica agronomica atta a ricostituire in modo naturale la fertilità del suolo. In quanto tale, l'estensione di questa coltura rappresenta dunque un fattore importante per lo sviluppo del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

(4) Per promuovere lo sviluppo dei metodi di produzione biologici, occorre autorizzare l'uso delle superfici messe a riposo nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di seminativi per la coltura di leguminose foraggere nelle aziende agricole che partecipano, per l'insieme della produzione, al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

- per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo...

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