Council Regulation (EC) No 1251/1999 of 17 May 1999 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date26 June 1999
Subject MatterDry fodder,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Cereals,Peas and field beans,Oils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1251 - IT

Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

(2) considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(6);

(3) considerando che la riforma della politica agricola comune del 1992 è stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

(4) considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(5) considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

(6) considerando che a determinate condizioni gli Stati membri possono rendere ammissibili i foraggi insilati ai pagamenti per superficie nel quadro di detto regime;

(7) considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(8) considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari dei cereali ai prezzi del mercato mondiale e nel prevedere pagamenti per superficie non riguardanti una determinata coltura;

(9) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere riconsiderati se le condizioni del mercato risulteranno diverse da quelle attualmente ipotizzate;

(10) considerando che la qualifica di superficie ammissibile dovrebbe essere attribuita soltanto alle superfici a seminativo o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo;

(11) considerando che, per tutelare l'equilibrio del mercato, qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per azienda dev'essere ridotta;

(12) considerando che gli Stati membri possono stabilire una o più superfici di base nazionali; che si ritiene opportuno che gli Stati membri che scelgono questa opzione possano suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base; che, qualora una superficie di base nazionale venga superata, lo Stato membro in questione dovrebbe poter concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

(13) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che dovrebbe spettare agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che nei piani di regionalizzazione andrebbe definita una resa cerealicola media uniforme; che detti piani dovrebbero attenersi alle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato, tenendo conto di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione; che è opportuno istituire una procedura apposita per l'esame dei piani in questione a livello comunitario;

(14) considerando che può essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, purché si provveda a definire una superficie di base distinta per le colture irrigue, senza che risulti maggiorata la superficie di base totale;

(15) considerando che il granoturco ha una resa diversa che lo differenzia da altri cereali e che può quindi giustificare un trattamento distinto;

(16) considerando che il pagamento per superficie va calcolato moltiplicando un importo di base per tonnellata per la "resa cerealicola media" determinata riguardo alla regione di cui trattasi; che, qualora siano fissate rese diverse per il granturco ed altri cereali, dovrebbero essere stabilite superfici di base distinte per il granturco;

(17) considerando che è opportuno stabilire un importo di base unico per i seminativi; che l'importo di base per tonnellata andrebbe aumentato tenendo conto della riduzione graduale del prezzo d'intervento per i cereali; che occorre introdurre un aiuto specifico per le colture proteiche, in modo da salvaguardarne la competitività rispetto ai cereali;

(18) considerando che, nel caso di una riduzione finale del prezzo d'intervento, importo di base deve essere aumentato applicando lo stesso tasso di compensazione utilizzato nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;

(19) considerando che è opportuno istituire un regime speciale per il frumento duro in modo da assicurare una produzione sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, mantenendo nel contempo il controllo degli oneri di bilancio; che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto prevedendo la concessione di un supplemento limitata, per ogni Stato membro interessato, ad una superficie massima di frumento duro; che l'eventuale superamento di tali superfici dovrebbe condurre all'adeguamento delle domande presentate;

(20) considerando inoltre che, in taluni Stati membri, esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

(21) considerando che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori dovrebbero ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che i terreni ritirati dalla produzione dovrebbero ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che detti terreni dovrebbero poter essere anche utilizzati per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

(22) considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno ridurre al 10 % per il periodo 2000-2006 il tasso di ritiro obbligatorio di seminativi dalla produzione; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

(23) considerando che l'obbligo del ritiro dalla produzione dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che tale compensazione dovrebbe essere equivalente ai pagamenti per superficie relativi ai cereali;

(24) considerando che nessun obbligo di ritiro dovrebbe essere imposto ai piccoli produttori le cui domande di pagamento per superficie si situano al di sotto di un determinato livello; che occorre stabilire tale livello;

(25) considerando che, per il ritiro volontario, può essere concesso ai produttori il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per terreni addizionalmente ritirati; che il limite massimo di superficie dovrebbe essere stabilito dagli Stati membri;

(26) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti, per una data superficie, con frequenza annuale; che dovrebbero essere ammesse a fruire dei pagamenti le superfici non coltivate immediatamente prima dell'entrata in vigore del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per tener conto di particolari situazioni nelle quali tale disposizione risulta inutilmente restrittiva, è opportuno ammettere talune deroghe, la cui gestione va affidata agli Stati membri;

(27) considerando che occorre stabilire alcune condizioni per la richiesta dei pagamenti per superficie e precisare quando dovrebbero essere versati ai produttori;

(28) considerando che le date per l'esecuzione dei pagamenti andrebbero stabilite in modo che le vendite dei prodotti coltivati sui seminativi siano uniformemente distribuite durante la campagna di commercializzazione;

(29) considerando che le date di semina andrebbero adeguate alle condizioni naturali delle diverse zone di produzione;

(30) considerando che è necessario prevedere norme transitorie al fine di abolire i pagamenti specifici per i semi oleosi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003; che alcune disposizioni in vigore nel settore devono essere mantenute tenuto conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(31) considerando che, conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7), la Comunità deve finanziare le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

(32) considerando che occorre prevedere misure transitorie, autorizzando la Commissione ad adottarne, se necessario, di supplementari;

(33) considerando che gli adeguamenti al regime di sostegno per i seminativi dovrebbero venire introdotti a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

(34) considerando che, tenuto conto degli...

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