Council Regulation (EC) No 1881/2002 of 14 October 2002 rectifying Regulation (EC) No 2200/96 relative to the starting date of the transitional period for the recognition of producer organisations
Published date | 23 October 2002 |
Subject Matter | Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 285, 23 October 2002 |
Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 23/10/2002 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio
del 14 ottobre 2002
che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(4), ha accordato la possibilità di beneficiare delle disposizioni del titolo IV di detto regolamento, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72(5), che non soddisfano le condizioni in materia di riconoscimento fissate dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tale periodo transitorio di due anni poteva essere esteso a cinque anni, previa accettazione, da parte dello Stato membro interessato, di un piano d'azione presentato dall'organizzazione di produttori al fine di soddisfare tutte le condizioni imposte dal regolamento (CE) n. 2200/96 per la concessione del riconoscimento da parte di detto Stato membro.
(2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 fa coincidere la data di decorrenza dei periodi transitori di due e di cinque anni con la sua data di entrata in vigore che è quella del 21 novembre 1996. Orbene, la scelta di tale data è frutto di un errore. In effetti l'ammissibilità delle organizzazioni di produttori alle misure transitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 non ha alcun fondamento, dato che il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 1035/72 terminava il 31 dicembre 1996. Di conseguenza, la data di decorrenza dei periodi transitori avrebbe dovuto essere la data di applicazione del regolamento...
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