Council Regulation (EC) No 1627/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organisation of the market in wine

Published date28 July 1998
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
EUR-Lex - 31998R1627 - IT

Regolamento (CE) n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1627/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che, tenuto conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, è opportuno prorogare tale divieto fino al 31 agosto 2000, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore; che d'altra parte agli Stati membri è necessaria una campagna supplementare per attuare la disposizione adottata nel 1996 che autorizza nuovi impianti in superfici destinate alla produzione di determinati vini; che, d'altra parte, per consentire l'adattamento del potenziale di produzione di determinati vini alla domanda crescente del mercato, è necessario autorizzare nuovamente per due campagne gli Stati membri a concedere diritti di nuovi impianti, in limiti precisi e a condizioni che evitano ogni rischio di aumento del potenziale per dei vini che non garantiscono sbocchi sufficienti;

considerando che, per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in tale Stato membro;

considerando che è opportuno, mediante deroga temporanea, confermare ad un livello inferiore per taluni Stati membri il tenore di acidità totale dei vini da tavola per tener conto dell'evoluzione constatata in questo campo;

considerando che, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore e per evitare ogni vuoto giuridico, occorre prorogare di una campagna alcune disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4);

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1997/1998; che per...

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