Council Regulation (EC) No 1499/2002 of 20 June 2002 concerning the export of certain steel products from Romania to the Community for the period from 1 July to 31 December 2002 (double-checking system)

Published date23 August 2002
Subject MatterSteel industry,Commercial policy,External relations,Association Agreement
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 227, 23 August 2002
EUR-Lex - 32002R1499 - IT 32002R1499

Regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2002 pag. 0001 - 0013


Regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio

del 20 giugno 2002

relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra(1).

(2) Le parti hanno deciso, con decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Romania(2), di reintrodurre il sistema di duplice controllo per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2002, ai sensi della decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Romania sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato dalle autorità comunitarie.

2. Il documento d'importazione consiste in un modulo conforme al modello "Comunità europea - Documento di vigilanza" che figura nell'allegato II.

3. La classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

4. Per il periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

7. Le merci la cui data di spedizione è anteriore al 1o luglio 2002 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione rilasciato da una delle competenti autorità nazionali...

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