Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention

Published date05 March 2002
Subject MatterInformation and verification,Free movement of persons,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 62, 05 March 2002
EUR-Lex - 32002R0407 - IT 32002R0407

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 05/03/2002 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio

del 28 febbraio 2002

che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in prosieguo "regolamento Eurodac")(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che il Consiglio adotti le modalità di applicazione necessarie a definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e la procedura applicabile al congelamento dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e a compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento Eurodac.

(2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "unità centrale", l'unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac;

b) "base di dati", la base di dati centrale informatizzata di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera b), del regolamento Eurodac;

c) "confronto", la procedura di verifica della corrispondenza dei dati relativi alle impronte digitali registrati nella base di dati con quelli trasmessi da uno Stato membro.

Articolo 2

Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per la...

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