Council Regulation (EC) No 2222/96 of 18 November 1996 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal

Published date21 November 1996
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 296, 21 November 1996
EUR-Lex - 31996R2222 - IT

Regolamento (CE) n. 2222/96 del Consiglio del 18 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/11/1996 pag. 0050 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 2222/96 DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni, soprattutto a causa delle preoccupazioni dei consumatori circa l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che tale situazione ha causato un degrado rapido e continuo del mercato che si manifesta in particolare con un forte calo del consumo, la caduta dei prezzi pagati ai produttori e gli acquisti all'intervento pubblico; che secondo le previsioni, il consumo rischia di non risalire in tempi brevi al precedente livello, nonostante le numerose misure prese dalla Comunità in questo campo; che è pertanto opportuno adottare disposizioni volte a riequilibrare il mercato, pur mantenendo operativi i regimi di sostegno nel settore delle carni bovine; che a tale scopo è indispensabile orientare meglio la produzione in funzione del livello del consumo;

considerando che, nell'adottare il regolamento (CE) n. 1997/96 (3), il Consiglio ha già preso talune misure urgenti per quanto riguarda in particolare l'aumento del quantitativo massimo da acquistare all'intervento, necessario sino a metà novembre 1996; che tale regolamento dà seguito solo in parte alla proposta della Commissione, poiché il Consiglio ha dichiarato che avrebbe deliberato in un secondo tempo sugli altri elementi di tale proposta, compresi altri eventuali aumenti di tale quantitativo massimo;

considerando che il premio speciale per bovini maschi di cui all'articolo 4b) del regolamento (CE) n. 805/68 (4) può essere attualmente concesso, per fasce di età, due volte nella vita di ogni animale; che la concessione di un secondo premio a tori di età superiore a 22 mesi provoca la produzione di animali particolarmente pesanti; che, per rimediare a tale situazione, occorre eliminare questo secondo pagamento; che tale misura dev'essere accompagnata da un aumento dell'importo di tale premio unico, al fine di evitare una penalizzazione economica dei produttori;

considerando che, in taluni Stati membri, esistono mandrie di tori allevate in regioni di produzione estensiva tradizionale; che, per permettere a questo tipo di produzione di adeguarsi alla nuova situazione, occorre autorizzare gli Stati membri interessati a mantenere, a titolo transitorio, la concessione del secondo premio negli anni 1997 e 1998, pur limitando il numero di animali che possono così beneficiare del premio e fissando l'importo del secondo premio in modo che la somma dei due premi ricevuti sia equivalente alla somma dei due premi che possono essere concessi agli animali castrati;

considerando che il numero totale di animali che possono beneficiare, in ogni anno civile, del premio speciale dipende dai massimali regionali stabiliti dall'articolo 4b), paragrafi 3 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; che, secondo l'esperienza acquisita, il numero di animali per i quali sono domandati i premi è in alcuni Stati membri nettamente inferiore e in altri nettamente superiore a detti massimali; che, per adeguare i massimali al reale livello della produzione, è opportuno ridefinirli in base alle domande effettive e, allo scopo di regolare il quantitativo totale prodotto, è inoltre opportuno ridurre del 5 % i massimali modificati, tranne gli Stati membri in cui le domande superano i massimali di oltre il 5 %; che è inoltre opportuno adattare il massimale regionale fissato per la Spagna in funzione della particolare evoluzione ivi constatata;

considerando che il ritiro temporaneo dal circuito di utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice può contribuire a controllare la produzione; che, a tal fine, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda i diritti non utilizzati dai produttori e riservati alla riserva nazionale;

considerando che, al fine di incoraggiare la produzione estensiva, l'articolo 4h) del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la concessione di un importo complementare al premio speciale e al premio per...

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