Council Regulation (EC) No 684/95 of 27 March 1995 amending Regulation (EC) No 603/95 on the common organization of the market in dried fodder

Published date31 March 1995
Subject MatterDry fodder
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 71, 31 March 1995
EUR-Lex - 31995R0684 - IT

Regolamento (CE) n. 684/95 del Consiglio del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 31/03/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 684/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), il Consiglio ha comunicato che l'importo degli anticipi di cui all'articolo 6 dovrebbe ancora essere fissato definitivamente;

considerando che un incremento dell'importo dell'anticipo non deve perturbare la corretta applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito mediante un sistema di cauzioni;

considerando che questa nuova possibilità non deve tradursi in un pregiudizio per gli operatori che preferiscono fruire dell'importo ridotto dell'anticipo previsto all'articolo 6, senza costituzione di una cauzione;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 603/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 603/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6 1. Le imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che presentano domanda di aiuto a norma del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo pari a:

- 41,30 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto per i foraggi disidratati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o 55,06 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 13,76 ECU/t; e - 23,18 ECU/t qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o 30,91 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 7,73 ECU/t.

Gli Stati membri operano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che sia stato accertato il...

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