Council Regulation (EC) No 1891/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine

Published date30 July 1994
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 30 July 1994
EUR-Lex - 31994R1891 - IT

Regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0042 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1994/1995;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1993/1994; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1993/1994, consente una parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che per i vini da avviare alla distillazione obbligatoria è opportuno stabilire una data;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1993/1994 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti...

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