Council Regulation (EC) No 424/95 of 20 February 1995 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal as regards the deseasonalization premium

Published date01 March 1995
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 45, 1 March 1995
EUR-Lex - 31995R0424 - IT 31995R0424

Regolamento (CE) n. 424/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica, per quanto riguarda il premio di destagionalizzazione, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 01/03/1995 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 424/95 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 che modifica, per quanto riguarda il premio di destagionalizzazione, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 4 c) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), prevede la concessione di un premio di destagionalizzazione per incoraggiare la macellazione dei bovini maschi castrati fuori del periodo annuale di fine pascolo;

considerando che la brusca cessazione della concessione di tale premio alla fine del mese di aprile può provocare perturbazioni gravi nel mercato degli Stati membri interessati; che è quindi opportuno scaglionare la concessione di tale premio per evitare le conseguenze negative di cui sopra; che è opportuno estendere il periodo di applicazione e ridurre, nel contempo, progressivamente, l'entità del premio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 c), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, in luogo dell'importo unico di cui al comma precedente, negli Stati membri per i quali ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 e il cui rapporto tra bovini maschi castrati macellati e totale dei bovini macellati è superiore al 10 %, tale premio è concesso secondo le seguenti disposizioni:

- 60 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana dell'anno successivo;

- 45 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana dell'anno successivo;

- 30 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana dell'anno successivo e

- 15 ECU per capo...

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