Council Regulation (EC) No 521/94 of 7 March 1994 on the introduction of time limits for investigation procedures carried out against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Community and amending Regulation (EEC) No 2423/88

Published date10 March 1994
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 66, 10 March 1994
EUR-Lex - 31994R0521 - IT 31994R0521

REGOLAMENTO (CE) N. 521/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo all' introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettuate contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea e che modifica il regolamento (CEE) n. 2423/88

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0117


REGOLAMENTO (CE) N. 521/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo all'introduzione di limiti di tempo per le inchieste effettuate contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea e che modifica il regolamento (CEE) n. 2423/88

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, in particolare per quanto riguarda la difesa commerciale;

considerando che gli strumenti di difesa commerciale, specialmente riguardo alle pratiche commerciali sleali, sono un complemento indispensabile del sistema di mercato aperto e di correttezza commerciale, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso degli scambi a livello mondiale;

considerando che a tal fine è stato istituito il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1);

considerando che, in seguito all'attuazione del mercato interno nel 1992, è opportuno migliorare il funzionamento di detto strumento di difesa commerciale, tra l'altro rispetto alla durata delle inchieste svolte nell'ambito dello strumento stesso;

considerando che è quindi opportuno e necessario introdurre limiti di tempo per le inchieste a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88;

considerando che per le denunce presentate nei confronti di importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le conclusioni provvisorie e definitive; che è inoltre opportuno che le decisioni definitive, positive o negative, siano prese rapidamente in conformità alle obbligazioni internazionali;

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