Council Regulation (EC) No 1530/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 1418/76 on the common organization of the market in rice

Published date30 June 1995
Subject MatterRice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 148, 30 June 1995
EUR-Lex - 31995R1530 - IT 31995R1530

Regolamento (CE) n. 1530/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1530/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round ha comportato la soppressione del prezzo di entrata nell'organizzazione dei mercati; che pertanto il prezzo indicativo che era utilizzato ai fini del calcolo del prezzo di entrata è diventato senza significato; che è quindi opportuno sopprimere qualsiasi riferimento al prezzo indicativo;

considerando che la soppressione del prezzo indicativo richiede un adattamento delle disposizioni relative al calcolo dell'importo compensativo per il riso semigreggio; che, per mantenere il livello di tale importo, è opportuno utilizzare, ai fini del calcolo, il prezzo di acquisto moltiplicato per 1,8;

considerando che, in mancanza di una definizione precisa dei grani immaturi, sono insorti problemi circa la classificazione delle rotture di riso ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione; che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata ed evitare rischi di frode, è opportuno precisare meglio il punto dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1418/76 (4) in merito alla misurazione dei grani, allo scopo di considerare come grani interi i grani a maturazione incompleta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno, per la campagna di commercializzazione che ha inizio l'anno successivo, è stabilito per la Comunità un prezzo di intervento unico per il risone. Tale prezzo è stabilito per una qualità tipo.

2. Il prezzo e la qualità tipo di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

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