Council Regulation (EC) No 2322/2003 of 17 December 2003 derogating from Regulation (EC) No 1251/1999 as regards the set-aside requirement for the 2004/05 marketing year

Published date31 December 2003
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
EUR-Lex - 32003R2322 - IT 32003R2322

Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999(1), stabilisce che i produttori, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, devono ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi.

(2) Il mercato comunitario dei cereali nella campagna di commercializzazione 2003/2004 è caratterizzato da una scarsa produzione dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici della Comunità. Tale situazione dovrebbe comportare un calo significativo delle scorte finali 2003/2004 sul mercato comunitario. Un raccolto normale nel 2004 non consentirebbe di incrementare le scorte in maniera significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

(3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 occorre pertanto fissare il tasso di ritiro dalla produzione a un livello inferiore rispetto a quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 il tasso di base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 5 %.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica al ritiro dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento...

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