Council Regulation (EC) No 2324/2003 of 17 December 2003 amending Regulation (EC) No 1037/2001 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

Published date31 December 2003
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
EUR-Lex - 32003R2324 - IT

Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 2324/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003.

(2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2005".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno...

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