Council Regulation (EC) No 1644/2001 of 7 August 2001 amending Regulation (EC) No 2398/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan and suspending its application with regard to imports originating in India

Published date14 August 2001
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 219, 14 August 2001
EUR-Lex - 32001R1644 - IT

Regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio, del 7 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 14/08/2001 pag. 0001 - 0011


Regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio

del 7 agosto 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(1),

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(2) ("il regolamento di base"),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2398/97(3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan ("regolamento definitivo"). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan(4) ("regolamento provvisorio").

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO ARBITRALE DELL'OMC

(2) Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione del gruppo speciale, modificata dalla sopracitata relazione dell'organo di appello, sulla causa "Comunità europea - dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India" (relazioni).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3) Il prodotto in esame è biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89 ), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90*19 ), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10*90 ), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90*90 ), ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90*19 ). Le relazioni non modificano le conclusioni del regolamento definitivo a proposito del prodotto in esame e del prodotto simile.

D. NUOVE CONCLUSIONI BASATE SULLE RELAZIONI

1. Osservazione preliminare

(4) La Commissione presenta nuove conclusioni basate sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni, elaborate a partire da informazioni raccolte nel corso della prima inchiesta, svoltasi nel 1996/97. Esse dimostrano l'esistenza, sebbene a livelli inferiori, di pratiche di dumping pregiudizievoli.

Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1996 ("periodo dell'inchiesta"). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta (30 giugno 1996). Tale periodo viene definito "il periodo considerato".

2. Dumping

2.1. Introduzione

(5) La presente sezione riporta le nuove conclusioni basate sulle raccomandazioni delle relazioni in materia di

a) determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base allo scopo di fissare i valori normali costruiti e

b) il metodo dell'azzeramento usato per calcolare la media ponderata del margine di dumping.

(6) Tutti gli altri metodi di calcolo sono gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. Per ulteriori dettagli, si fa riferimento ai sopracitati regolamenti provvisorio e definitivo.

2.2. Campionamento

(7) Si rammenta che in considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

2.3. India

(8) Considerato che soltanto una delle cinque società del campione principale per l'India aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno e che i tipi venduti con profitto sul mercato interno rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno, per costruire il valore normale per tutte le società sottoposte all'inchiesta è stato utilizzato l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto relativo a questa società, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(9) Per quanto concerne le altre quattro società, per accogliere le raccomandazioni delle relazioni e conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per costruire il valore normale è stata utilizzata la media ponderata degli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti effettivamente sostenute e realizzati dalla sopracitata società e da una società di riserva, entrambe caratterizzate da vendite rappresentative sul mercato interno. Si rammenta che le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali non sono state escluse dal calcolo del margine di profitto attribuibile alle altre quattro società.

(10) Non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative ai prezzi all'esportazione e gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(11) La media ponderata del valore normale costruito per tipo è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo, come determinato sopra. Conformemente alle raccomandazioni della relazione, per il calcolo del margine globale di dumping di ciascuna società non è stato applicato il metodo dell'azzeramento.

(12) Per l'India, i nuovi margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif, alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(13) Alle società che hanno collaborato, non inserite nel campione dell'India, è stato assegnato il margine di dumping medio delle società del campione, ponderato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, per calcolare il margine di dumping medio non si è tenuto conto dei margini zero e dei margini minimi. Espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, il nuovo margine di dumping per l'India è pari al 5,7 %.

(14) Per le società che non hanno collaborato in India, il nuovo margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Il livello di collaborazione durante l'inchiesta iniziale è stato elevato. Si ritiene pertanto opportuno fissare il margine di dumping per le società che non hanno collaborato in India al livello del margine di dumping più alto stabilito per una società inclusa nel campione. Infatti, l'attribuzione ai produttori/esportatori che non hanno collaborato di un margine di dumping inferiore a quello attribuibile ad un produttore/esportatore che ha collaborato costituirebbe un premio per la mancata collaborazione. Il nuovo margine di dumping residuo per l'India, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera della Comunità, è del 9,8 %.

2.4. Egitto e Pakistan

(15) Le conclusioni sul dumping relative alle importazioni originarie dell'Egitto e del Pakistan non sono state riesaminate. I rispettivi margini di dumping sono quelli di cui ai considerando 29-31 del regolamento definitivo.

3. Industria...

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