Council Regulation (EC) No 168/96 of 29 January 1996 amending Regulation (EC) No 519/94 on common rules for imports from certain third countries
Published date | 01 February 1996 |
Subject Matter | Commercial policy,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 25, 1 February 1996 |
Regolamento (CE) n. 168/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 01/02/1996 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 168/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), si applica, tra l'altro, ai prodotti CECA, fatte salve eventuali misure d'applicazione di un accordo riguardante specificamente i prodotti CECA;
considerando, tuttavia, che i prodotti CECA non rientrano nel campo d'applicazione concreto del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2);
considerando che, per garantire la coerenza e rimediare in qualche modo alle disfunzioni amministrative causate dalla mancanza di un trattamento omogeneo dei prodotti CECA rispetto ai prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 519/94, occorre estendere il campo d'applicazione di detto regolamento anche ai prodotti CECA, apportandovi le opportune modifiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dopo il quarto considerando del regolamento (CE) n. 519/94, è aggiunto il considerando seguente:
« considerando che il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti CECA, fatte salve eventuali misure d'applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti; ».
Articolo 2
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 519/94 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94. »
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale...
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