Council Regulation (EC) No 3283/94 of 22 December 1994 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

Published date31 December 1994
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3283 - IT 31994R3283

Regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 34 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 34 pag. 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 3283/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato e che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 (2), il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che i negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994 hanno condotto alla stipula di nuovi accordi sull'applicazione dell'articolo VI del GATT e che quindi è opportuno modificare le norme comunitarie alla luce delle nuove disposizioni; che è inoltre consigliabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte e che, di conseguenza, le nuove norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali partner commerciali;

considerando che il nuovo accordo sul dumping, ovvero l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in appresso l'«accordo antidumping del 1994»), contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure antidumping e l'istituzione e la riscossione dei dazi provvisori, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, le formulazioni del nuovo accordo nella legislazione comunitaria;

considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore calcolato oppure alle vendite a paesi terzi; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e che occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;

considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene fissare le regole procedurali per la scelta del paese terzo da utilizzare con riferimento e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere stabilito su qualsiasi altra base equa;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato aperto;

considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo alle circostanze in cui si devono applicare gli adeguamenti e alle relative modalità, tenendo presente che occorre evitare di duplicare gli adeguamenti; che è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo cliente, regione o periodo di tempo;

considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che conviene inoltre specificare le procedure relative al rifiuto di accettazione delle denunce oppure all'apertura dei procedimenti;

considerando che è necessario stabilire le modalità con le quali alle parti interessate è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità, nonché sono accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro limiti di tempo ben precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare le condizioni nelle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare le loro osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;

considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti nel periodo compreso tra 60 giorni e 9 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che, per motivi amministrativi, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di 9 mesi oppure per due periodi successivi di 6 e 3 mesi;

considerando che occorre stabilire le procedure relative all'accettazione di impegni tali da eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'istituzione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o del ritiro di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessario effettuare un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro applicazione non rischino di provocare un comportamento anticoncorrenziale;

considerando che è necessario stabilire procedimenti che devono essere chiusi, con o senza l'istituzione di misure, normalmente entro 15 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire questi termini; che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo...

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