Council Regulation (EC) No 1239/98 of 8 June 1998 amending Regulation (EC) No 894/97 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources

Published date17 June 1998
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 17 June 1998
EUR-Lex - 31998R1239 - IT 31998R1239

Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 17/06/1998 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1239/98 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (4), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile, tenendo conto tra l'altro delle implicazioni delle attività di pesca per l'ecosistema marino; che a tale scopo il Consiglio può adottare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzazione;

(2) considerando che è necessario stabilire i principi e alcune modalità a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera o di quelli soggetti alla propria giurisdizione;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 (5) disciplina le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti;

(4) considerando che le attività di pesca praticata con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca, da quando questi attrezzi sono stati impiegati nella Comunità; che l'espansione incontrollata di queste attività potrebbe costituire un grave rischio di incremento eccessivo dello sforzo di pesca esercitato sulle specie bersaglio;

(5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo cui tutte le misure comunitarie devono tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente, in uno spirito di precauzione;

(6) considerando che, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità di contribuire cioè alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare, occorre che sia rigorosamente disciplinato qualsiasi sviluppo della pesca con reti da posta derivanti da parte delle navi comunitarie;

(7) considerando che occorrono restrizioni per quanto riguarda la lunghezza delle reti da posta derivanti;

(8) considerando che le attività di pesca con reti da posta derivanti praticate per catturare tonno, pesce spada e talune altre...

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