Council Regulation (EC) No 1399/1999 of 29 April 1999 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date30 June 1999
Subject MatterFree movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 164, 30 June 1999
EUR-Lex - 31999R1399 - IT

Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1999 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1399/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione(1), presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(4), e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(5); che tali modifiche sono collegate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale;

(2) considerando che l'applicazione del capitolo 8 alle pensioni d'orfano pone problemi d'interpretazione e di amministrazione, e che è nell'interesse delle persone in questione che le pensioni d'orfano siano calcolate conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del titolo III piuttosto che in base alle disposizioni del capitolo 8;

(3) considerando che il calcolo delle pensioni d'orfano in base alle disposizioni del capitolo 3 non influisce sull'obbligo di corrispondere gli importi differenziali in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia per le prestazioni che restano nell'ambito del capitolo 8;

(4) considerando che appare opportuno adeguare la rubrica "L. PORTOGALLO" dell'allegato II bis per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella legislazione portoghese;

(5) considerando che occorre aggiungere un nuovo punto alla rubrica "G. IRLANDA" e un altro alla rubrica "O. REGNO UNITO" dell'allegato VI, per tener conto delle norme prioritarie specifiche in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari, in virtù della legislazione del Regno Unito e dell'Irlanda, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale nel territorio di uno di questi due Stati membri;

(6) considerando che le disposizioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 non hanno alcuna influenza diretta sulla determinazione dei diritti degli individui;

(7) considerando che occorre prevedere la possibilità di modificare tutti gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 con un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere della Commissione amministrativa; che, in effetti, la modifica di questi allegati riguarda unicamente l'inserimento in uno strumento comunitario delle decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti;

(8) considerando che occorre adeguare la rubrica "43. SPAGNA-ITALIA" dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(9) considerando che, in seguito ai cambiamenti amministrativi in Francia riguardanti l'esame delle domande di prolungamento del distacco o del distacco eccezionale, occorre adeguare la rubrica "E. FRANCIA" dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(10) considerando che, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, è necessario e opportuno modificare le norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli...

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