Council Regulation (EC) No 1972/2002 of 5 November 2002 amending Regulation (EC) No 384/96 on the protection against dumped imports from countries not members of the European Community

Published date07 November 2002
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 305, 07 November 2002
EUR-Lex - 32002R1972 - IT

Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio

del 5 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 384/96(1), il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

(2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994(3).

(3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale dev'essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di...

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